Cosa cambia con NIS2 per chi usa l’AI

La NIS2Direttiva (UE) 2022/2555, recepita in Italia con il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138 — estende gli obblighi di cybersicurezza a circa 18 settori e a oltre 20.000 organizzazioni italiane tra soggetti essenziali e soggetti importanti. Per chi ha inserito l’AI nei processi, l’impatto principale è su due fronti: la sicurezza della catena di fornitura (i provider di modelli e servizi AI vanno valutati e presidiati come fornitori critici) e la gestione degli incidenti (pre-allarme entro 24 ore, notifica entro 72 ore, relazione finale entro un mese). La responsabilità ricade sugli organi di amministrazione.

In sintesi

  • NIS2 riguarda medie e grandi imprese di settori critici e ad alta criticità; alcuni soggetti rientrano a prescindere dalla dimensione.
  • Autorità nazionale competente e punto di contatto unico è l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).
  • La registrazione sulla piattaforma ACN avviene in una finestra annuale (1 gennaio – 28 febbraio); l’ACN comunica poi l’inserimento negli elenchi e i termini di adeguamento.
  • Gli obblighi di notifica degli incidenti sono operativi da inizio 2026; le misure di sicurezza di base vanno attuate entro l’autunno 2026 per i soggetti già negli elenchi.
  • La sicurezza della catena di approvvigionamento è esplicitamente tra le misure obbligatorie: include i fornitori di servizi e software AI.
  • Le sanzioni arrivano a 10 milioni di euro o 2% del fatturato mondiale (soggetti essenziali) e 7 milioni o 1,4% (soggetti importanti).

Chi rientra in NIS2 e da quando

Il decreto individua due categorie. I soggetti essenziali operano nei settori ad alta criticità dell’Allegato I: energia, trasporti, banche e mercati finanziari, sanità, acqua potabile e acque reflue, infrastrutture digitali, gestione dei servizi ICT, pubblica amministrazione, spazio. I soggetti importanti rientrano nei settori dell’Allegato II: servizi postali, gestione dei rifiuti, chimico, alimentare, manifatturiero, fornitori di servizi digitali, ricerca.

Il criterio dimensionale generale è quello di media impresa: almeno 50 addetti oppure oltre 10 milioni di euro di fatturato o totale di bilancio annuo. Alcuni soggetti (per esempio nelle infrastrutture digitali e nella PA) rientrano indipendentemente dalla dimensione.

Le scadenze operative del percorso NIS2:

  • Registrazione sulla piattaforma dell’ACN nella finestra 1 gennaio – 28 febbraio; aggiornamento delle informazioni tra 15 aprile e 31 maggio.
  • Notifica degli incidenti significativi: operativa da gennaio 2026. Pre-allarme entro 24 ore, notifica con valutazione iniziale entro 72 ore, relazione finale entro un mese.
  • Misure di sicurezza di base: attuazione entro l’autunno 2026 (31 ottobre 2026) per i soggetti inseriti negli elenchi nel 2025; da lì l’ACN può avviare verifiche e ispezioni.

La catena di fornitura è esplicitamente nel perimetro

Tra le misure minime di gestione del rischio, il decreto (che riprende l’art. 21 della direttiva) elenca la sicurezza della catena di approvvigionamento: ogni soggetto deve considerare vulnerabilità e pratiche di sicurezza dei propri fornitori diretti e dei fornitori di servizi. Un servizio di AI — un modello in cloud, un assistente documentale, un agente che scrive su un gestionale — è a tutti gli effetti un fornitore di servizi ICT: entra nella valutazione del rischio, non ne resta fuori perché “è solo un’API”.

Le domande da fare a un fornitore AI in ottica NIS2

  • Dove vengono elaborati e archiviati i dati e i log? In quale paese?
  • Quali modelli utilizzate e di quale fornitore? Ci sono sub-fornitori?
  • I dati vengono usati per addestrare modelli? È possibile escluderlo per contratto?
  • Come gestite gli incidenti di sicurezza e in quali tempi ci notificate?
  • Quali certificazioni e livelli di servizio (disponibilità, ripristino) sono garantiti per iscritto?
  • Come possiamo esportare o cancellare i nostri dati alla fine del rapporto?

Quando privacy e continuità lo richiedono, la risposta può essere spostare l’elaborazione su infrastruttura dedicata o on-premise, riducendo il numero di fornitori esterni coinvolti nel processo critico.

La responsabilità è degli organi di gestione

La NIS2 sposta la responsabilità in alto: gli organi di amministrazione e direttivi devono approvare le misure di gestione del rischio, sovrintenderne l’attuazione e seguire una formazione specifica sui rischi cyber. Non è un adempimento delegabile interamente all’IT. Le sanzioni sono personali e aziendali e, per i soggetti essenziali, possono includere la sospensione temporanea di incarichi dirigenziali.

AI e NIS2: due normative da leggere insieme

Un progetto AI in un’azienda soggetta a NIS2 tocca almeno tre corpi normativi contemporaneamente: la NIS2 per la sicurezza e la gestione degli incidenti, il GDPR per i dati personali, l’ AI Act per la classificazione del sistema e la trasparenza. Trattarli come pratiche separate porta a rilavorazioni: conviene definirli come vincoli di progetto fin dalla scelta dell’architettura.

In Agentix il presidio di sicurezza e conformità NIS2 fa parte del servizio dedicato ed è integrato con AI Act e GDPR e con lo sviluppo software AI, non gestito a valle come attività a sé.

Domande frequenti

La mia azienda rientra in NIS2?

In genere sì se opera in uno dei settori degli allegati del D.Lgs. 138/2024 (energia, trasporti, bancario, sanità, acqua, infrastrutture digitali, PA, spazio per i soggetti essenziali; postale, rifiuti, chimico, alimentare, manifatturiero, fornitori digitali, ricerca per i soggetti importanti) ed è una media o grande impresa (di norma almeno 50 addetti oppure oltre 10 milioni di euro di fatturato/bilancio). Alcuni soggetti rientrano a prescindere dalla dimensione. La verifica formale avviene con la registrazione sulla piattaforma dell’ACN e l’inserimento negli elenchi.

Usare un servizio AI in cloud viola la NIS2?

No, non di per sé. La NIS2 chiede di gestire il rischio anche sulla catena di fornitura: significa valutare e documentare i fornitori critici — compresi i provider di modelli e servizi AI — su dove trattano i dati, come gestiscono gli incidenti, quali garanzie contrattuali offrono. Il problema non è il cloud, ma un fornitore non valutato e non presidiato.

Quali sono le tempistiche di notifica di un incidente significativo?

Il modello previsto dal decreto prevede un pre-allarme entro 24 ore dalla conoscenza dell’incidente, una notifica con valutazione iniziale entro 72 ore e una relazione finale entro un mese, con aggiornamenti intermedi se l’incidente è ancora in corso.

Chi risponde in azienda del rispetto della NIS2?

Gli organi di amministrazione e direttivi. Devono approvare le misure di gestione del rischio, sovrintendere alla loro attuazione, seguire una formazione specifica e possono essere ritenuti responsabili in caso di violazioni. Le sanzioni arrivano fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato mondiale annuo per i soggetti essenziali, 7 milioni o 1,4% per i soggetti importanti.

Fonti e riferimenti normativi

Contenuto a scopo informativo, non sostitutivo di una consulenza legale. Perimetro soggettivo, scadenze e importi vanno verificati sulle fonti ufficiali e sulle comunicazioni ricevute dall’ACN.